La nuova legge di stabilità, emanata dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, estende a tutto il 2014 gli attuali livelli degli incentivi riferiti al risparmio energetico ed alle ristrutturazioni. In sostanza rimangono invariate le percentuali del 65% per gli interventi di risparmio ed efficienza energetica e del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Allo stato attuale gli interventi di efficienza energetica agevolati sono:

1- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per un valore massimo di 100.000 €. Per questa tipologia di intervento non è specificato quali opere o quali impianti devono essere realizzati per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Pertanto qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale;

2- interventi riguardanti gli involucri degli edifici, per un valore massimo di 60.000 €. In questa tipologia rientrano tutti gli interventi di sostituzione o riqualificazione di strutture opache verticali (muri); strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e serramenti;

3- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per un valore massimo di 60.000 €;

4- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia,  per un valore massimo di 30.000 €;

5- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, per un valore massimo di 30.000 €;

L’agevolazione fiscale si applica in sede di dichiarazione dei redditi, in misura pari al 65% delle spese sostenute e va suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi relativi ai lavori edili relativi all’intervento, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per progettare e realizzare l’intervento ed acquisire la certificazione energetica richiesta.

Gli interventi agevolati riferiti alla ristrutturazione edilizia sono:

1- interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art.3, lett. a) del D.P.R. 380/2001;

2- interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art.3, lett. b) del D.P.R. 380/2001;

3- interventi di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art.3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;

4- interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, lett. d) del D.P.R. 380/2001;

5- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

6- interventi di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.

Per queste detrazioni, il limite di spesa per unità abitativa è di 96.000 €.

Ulteriore proroga riguarda anche l’applicazione della detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco dei dispositivi per i quali si può richiedere l’incentivo. Per quanto riguarda invece i mobili, viene preso in considerazione l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie e scrivanie, tavoli e sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Sono esclusi dal presente incentivo le spese riferite a porte, pavimentazioni, tendaggi ed altri complementi d’arredo.

Per queste detrazioni, il limite di spesa è di 10.000 €.

Per tutti gli interventi, l’agevolazione fiscale si applica in fase di dichiarazione dei redditi, in misura pari al 65% o 50% delle spese sostenute, e va suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.


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